Art. 7.
(Livelli di classifica di segretezza).

      1. La classifica di segretezza è apposta dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia ovvero è responsabile della cosa, sia essa un oggetto, una infrastruttura o una installazione. La stessa autorità può procedere alla classifica o può elevare la classifica delle notizie, documenti, atti o cose acquisiti dall'estero.
      2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. La classifica di vietata divulgazione apposta prima della data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di riservato.

 

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      3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative agli atti, ai documenti o alle cose che attengono alla integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni dello Stato, alla indipendenza della Repubblica rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare, agli interessi economici del Paese siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità ai suddetti interessi.
      4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.
      5. La classifica di riservatissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 3 e 4, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto.
      6. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare danno lieve agli interessi ivi indicati.
      7. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione, all'interno di ogni atto o documento, delle parti che devono essere classificate e del grado di classifica corrispondente a ogni singola parte.
      8. I vincoli derivanti dalla classifica di segretezza vengono meno esclusivamente a seguito di apposito provvedimento di declassifica.
      9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale per la sicurezza, può in qualsiasi momento accertare il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza e può essere adìto per eventuali contrasti.
      10. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con regolamento i soggetti
 

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cui è conferito il potere di classifica di segretezza e fissa i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica. Il regolamento disciplina anche le modalità di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.